Onorevoli Colleghi! - La legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha rivisto quanto stabilito all'articolo l, commi da 340 a 343, dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) in relazione all'avvio della sperimentazione in Italia delle cosiddette «zone franche urbane», all'interno delle quali attuare, prevedibilmente a partire dal 2009, politiche tributarie agevolative e di recupero urbano, tese allo sviluppo e alla ripresa socio-economica.
      All'interno delle zone franche urbane, sulla scorta dell'esperienza condotta in Francia, le imprese godrebbero di condizioni di vantaggio mediante agevolazioni, esenzioni e riduzioni di tipo contributivo e fiscale, variabili a seconda delle caratteristiche socio-economiche delle aree scelte e caratterizzate da situazioni di disagio, ma con potenzialità di sviluppo.
      Gli incentivi comprenderebbero un rilevante credito d'imposta in cifra fissa sulla nuova occupazione e l'esonero (almeno per cinque anni) dalle imposte sul reddito, nonché il sostegno allo start up, e anche un abbattimento delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili.
      Vi sarebbe inoltre una compartecipazione finanziaria da parte dei comuni; le regioni dovrebbero invece cofinanziare gli interventi per almeno il 50 per cento con risorse proprie, a fronte di un Fondo nazionale, previsto nella legge finanziaria 2007, di 100 milioni di euro complessivi, ripartiti in parti uguali negli anni 2008 e 2009.
      Per quanto esposto, appare oggi opportuna l'istituzione di una zona franca urbana nel comune di Gela, trattandosi di una realtà a forte criticità economico-sociale.

 

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      Il comune di Gela ha zone di disagio economico ad alto tasso di disoccupazione, di dispersione scolastica giovanile, unitamente a gravi problemi di micro e macro criminalità organizzata: per questo motivo fornire al territorio gli strumenti validi per una significativa ripresa economica potrebbe essere il volano per la soluzione degli annosi problemi che finora hanno frenato lo sviluppo di quella realtà.
      È necessario tuttavia, in primis, creare condizioni di sicurezza e di legalità affinché il territorio possa esplicare le proprie caratteristiche al meglio: i cittadini non devono sentirsi soli nel fronteggiare le associazioni criminali che operano e condizionano, da troppo tempo, uomini e iniziative.
      La presente proposta di legge, se approvata, introdurrà fattori positivi di evoluzione e di emancipazione, migliorando la qualità della vita e le prospettive di zone considerate a rischio di emarginazione sociale ed economica.
      L'area di Gela ha tutte le caratteristiche e le potenzialità affinché l'attuazione di una zona franca urbana possa portare a risultati positivi. L'attuale situazione sociale è da vero allarme. Basta tenere conto che la disoccupazione ha toccato livelli altissimi. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica del 2002, il tasso di occupazione nell'area di Gela è pari al 31,5 per cento, inferiore al dato nazionale che è del 42,9 per cento. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 25,4 per cento rispetto al dato nazionale fermo all'11,6 per cento. Ancor più grave e preoccupante, poi, appare il fenomeno della disoccupazione giovanile, che è pari al 40 per cento, ben superiore al dato medio nazionale del 33,3 per cento. Su quest'area, è bene sottolineare, sono stati portati avanti strumenti di programmazione negoziata che hanno coinvolto decine di aziende locali, a dimostrazione dell'attenzione e della capacità ricettiva delle imprese locali che si sono fatte carico, anche recentemente, di intervenire tempestivamente per scongiurare il rischio di perdere risorse economiche di carattere nazionale non utilizzate nell'ambito di appositi contratti di programma miseramente naufragati nonostante che le aziende proponenti fossero di caratura internazionale.
      La presente proposta di legge, diretta all'istituzione di una zona franca urbana nel comune di Gela, consta di sette articoli.
      L'articolo 1 attribuisce al comune di Gela la competenza a delimitare il territorio della zona franca urbana, sentita la Regione siciliana, sulla base di criteri socio-economici individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 2 individua i benefìci fiscali per le attività economiche della zona franca urbana; gli articoli 3 e 4 stabiliscono i requisiti strutturali e quelli relativi alla localizzazione geografica per la fruizione dei benefìci fiscali; l'articolo 5 definisce l'ambito di applicazione dei benefìci fiscali; l'articolo 6, le esclusioni dai benefìci stessi; l'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.
 

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